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Danno fisico: la compagnia assicurativa deve pagare senza richiedere le lastre

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Danno fisico: la compagnia assicurativa deve pagare senza richiedere le lastre

Una nota compagnia assicurativa – che non voleva risarcire il danno biologico permanente di una donna coinvolta in un incidente stradale – è stata costretta a rimborsare la danneggiata senza richiedere l’esibizione di referti medici specialistici.
Scopriamo nel dettaglio cosa è successo e come è possibile ottenere un giusto risarcimento senza essere costretti ad inviare all’assicurazione tutti gli esami medici.


– Cosa è accaduto

A seguito di un incidente stradale una donna, che era trasportata all’interno di un veicolo, eseguiti i dovuti accertamenti al pronto soccorso (aveva riportato lesioni fisiche, nello specifico un “trauma mielico con cervicale”) ha avviato le procedure per ottenere il rimborso dalla compagnia assicurativa del guidatore.

La compagnia assicurativa ha però rifiutato la richiesta di risarcimento del danno biologico permanente, in quanto sosteneva di non poterlo accertare strumentalmente, attraverso i referti medici presentati dalla donna.


– Il ricorso al Giudice di Pace

Così la donna – per ottenere il giusto risarcimento – è stata costretta a ricorrere al giudice di Pace di Venezia al fine di iscrivere tale compagnia assicurativa all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (noto come IVASS) che altro non è che l’autorità di vigilanza del mercato assicurativo italiano incaricata di garantirne la stabilità e la tutela del consumatore.

Il giudice di pace ha rilevato che le lesioni riportate dalla donna erano state accertate con le dovute attenzioni da parte di specialisti del settore medico e ha quindi stabilito che la compagnia assicurativa ha il dovere di risarcire un qualsiasi assistito, senza richiedere le lastre, in quanto interviene il medico legale, che ha verificato che effettivamente la donna riportava il danno permanente biologico, dovuto al tamponamento.

Grazie alla sentenza del giudice di pace la compagnia assicurativa si è così trovata costretta a risarcire la donna del danno biologico, dei danni morali, delle spese mediche, della CTP stragiudiziale e delle spese legali e consulenziali.


– 
La sentenza

Per finire, secondo l’articolo 148 – comma 10 – del Codice delle Assicurazioni, il Giudice ha disposto la trasmissione della sentenza all’IVASS, per annotare il fatto che una compagnia assicurativa si deve basare sulle annotazioni del medico legale, senza richiedere l’esibizione di referti medici specialistici.

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