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Ecco le nuove tabelle milanesi e le assicurazioni già ci provano

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Ecco le nuove tabelle milanesi e le assicurazioni già ci provano

Lo scorso marzo sono state pubblicate le nuove “tabelle milanesi per la liquidazione dell’anno patrimoniale – edizione 2021”. La grande novità della tabella del 2021 è che, anziché riportare un unico valore che comprendesse sia la “lesione permanente” che il “dolore e sofferenza” ha diviso in due valori. Vediamo di che si tratta.

Ci troviamo quindi, in base al punteggio di invalidità permanente e all’età del danneggiato, l’importo del danno permanente, a cui fa seguito, tra parentesi, l’indicazione dei due importi che lo compongono.

Come si poteva prevedere, alcune compagnie assicurative stanno già proponendo ai danneggiati non l’importo complessivo del danno ma solo la componente relativa alla “lesione permanente”, diminuendo così, in modo del tutto arbitrario, il risarcimento dovuto di circa il 20%.

Queste assicurazioni sostengono la loro scelta affermando che “il danno da dolore e sofferenza va dimostrato dal danneggiato”. Anche se, in linea di massima, spetta al danneggiato dimostrare il danno subito, in questo caso tale voce di danno è già dimostrata con il punteggio di invalidità permanente attribuito dal medico legale.

Tra le altre cose, le tabelle prevedono, in base all’età del danneggiato e al punteggio di invalidità permanente, l’importo che deve essere liquidato a titolo di danno biologico permanente.

Le Tabelle Milanesi, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 11/11/2008, hanno adeguato i valori del danno biologico permanente, inglobando sia la “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale” che le conseguenze di tale lesione, in termini di “dolore e sofferenza soggettiva, in via di presunzione, in riferimento ad un dato tipo di lesione” in un UNICO importo, che varia al variare dell’età del danneggiato e della percentuale di invalidità permanente.

È indubbio che questa tabella ha semplificato molto il lavoro di patrocinatori e liquidatori, ai quali, il più delle volte, non rimane che accordarsi sul punteggio di invalidità, al quale corrisponde un valore univoco, data l’età del danneggiato.

Al patrocinatore restava comunque l’onere di dimostrare se il danno andasse personalizzato, aumentando il valore, come indicato dalla tabella milanese.

Le tabelle milanesi, infatti, dopo la sopra citata sentenza del 2008, hanno inglobato sia la lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale” che le conseguenze di tale lesione in termini di “dolore e sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione”. La voce relativa al dolore e alla sofferenza è quindi una presunzione, che trova descrizione nell’articolo 2727 del Codice Civile:  ”le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”.

Quindi, già solo leggendo i criteri con i quali sono state stilate le Tabelle milanesi, si capisce che le compagnie assicurative hanno preso un granchio… oppure “ci provano”?

Come se non bastasse quello che è già scritto nelle varie edizioni delle tabelle milanesi, l’Osservatorio Sulla Giustizia Civile di Milano, ha ritenuto opportuno, nella relazione illustrativa delle nuove tabelle, specificare che la “rivisitazione della Tabella ha natura meramente grafica e non modifica in alcun modo i valori monetari, la struttura della Tabella e l’andamento della curva delle liquidazioni”.

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